clicca qui per inviare una email

0422/1745981

Perché Fondapi non può fallire?

All’art 15 comma 5 del d. lgs. 252/05 viene riportato:

Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.”

Questo perché la previdenza complementare in Italia funziona secondo il cosiddetto sistema a capitalizzazione, molto diverso dal sistema a ripartizione: i contributi versati a Fondapi vengono accantonati nella posizione individuale dell’iscritto, mentre nel sistema a ripartizione (tipico dell’INPS) i contributi che man mano vengono raccolti sono utilizzati per pagare l’erogazione delle prestazioni di chi è già in pensione. Con Fondapi non stipuli nessun patto intergenerazionale: i soldi che il lavoratore matura presso Fondapi non vengono usati per pagare prestazioni a soggetti diversi rispetto al lavoratore stesso!

Fondapi non utilizza i contributi degli associati per finanziare sé stessa o altre prestazioni. Il finanziamento delle attività del fondo avviene mediante la quota associativa.

Come si vede il lavoratore ha una tutela in più rispetto al cittadino che fa investimenti con altre modalità, magari per lo stesso scopo.

Inoltre nel 2017 la legge ha escluso i Fondi pensione dall’applicazione del meccanismo denominato “bail-in” che espone i risparmiatori a rischi derivanti da crisi bancarie. Pertanto le somme detenute da Fondapi presso la banca depositaria sono espressamente escluse da questo pericolo.

Non scatole cinesi ma casseforti:

Il decreto legislativo sulla previdenza complementare obbliga i Fondi a versare i contributi degli aderenti e le quote di Tfr presso una banca depositaria che poi saranno investiti dai gestori finanziari, soggetti esterni rispetto alla banca depositaria che detiene fisicamente le risorse. La suddivisione tra chi raccoglie il denaro e chi lo investe garantisce massima tutela. Il Consiglio di amministrazione, qualora non sia soddisfatto dell’operato dei gestori finanziari, è libero di revocare in qualsiasi momento il mandato a loro conferito senza obbligo di motivazione.

I casi concreti. Un po’ di storia:

Nel corso degli anni è successo che alcuni fondi pensioni negoziali – pochissimi– fossero in squilibrio: le quote associative dei pochi iscritti a quei fondi pensione non riuscivano più a compensare gli oneri per il funzionamento amministrativo dei fondi in questione che sono stati inglobati in altri fondi pensione di dimensioni maggiori. Gli iscritti non hanno perso neanche un centesimo: a loro è stata offerta la possibilità di riscattare interamente la posizione maturata o di continuare nella previdenza complementare (è il caso di Edilpre oppure di Artifond).

I controlli e le responsabilità:

Vi sono soggetti esterni che svolgono attività di compliance e di controllo interno. Inoltre il Collegio dei Revisori svolge il controllo di legalità e correttezza contabilità del Fondo pensione.

L’autorità amministrativa competente (Covip) vigila sul corretto funzionamento del Fondo pensione e, in caso vengano elevate sanzioni, gli amministratori rispondono direttamente con il proprio patrimonio personale. La Covip ha il diritto di effettuare ispezioni senza preavviso ai Fondi pensione.

La sicurezza non riguarda esclusivamente la solidità dell’impianto regolatorio che la legge ha definito a tutela degli iscritti alla previdenza, ma riguarda anche le singole posizioni contributive dei lavoratori:

Se ci sono ritardi o mancate contribuzioni: il sistema segnala immediatamente all’azienda queste anomalie. L’azienda non può non sapere. Il Fondo invia periodicamente i solleciti alle aziende per segnalare anomalie contributive. Nel caso di Fondapi mediamente in un anno vengono inviati oltre 10.000 solleciti ad un numero ristretto di aziende non ottemperanti alle prescrizioni previste dai regolamenti.

Se ci sono stati ritardi che hanno generato mancati rendimenti, il Fondo Pensione ne chiede conto all’azienda: l’azienda è tenuta a sanare il mancato guadagno che l’aderente ha subito a causa di questi ritardi. Il Fondo riconosce queste somme sulle posizioni dei lavoratori senza trattenere nulla.

Il socio ha sottoscritto il modulo ma l’azienda tarda ad inviarlo: il Fondo sollecita l’invio appena riconosce l’anomalia

Se l’azienda è in fallimento: il Fondo ti invia l’estratto con la posizione in essere per richiedere le somme che ti spettano

Se l’azienda è fallita: e tu hai richiesto il recupero delle somme tramite il Fondo di garanzia INPS non versate dall’azienda. Il Fondo le riceve per te e le riconosce sulla tua posizione di previdenza complementare.