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VERBALE DI INTEGRAZIONE ALL’ ACCORDO DEL 10 MARZO 1998 PER L’ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE TESSILI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, PELLI E CUOIO, OCCHIALI, PENNE E SPAZZOLE CHE APPLICANO IL CCNL UNIONTESSILE-CONFAPI

Oggi 2 giugno 1999, UNIONTESSILE-CONFAPI e FILTEA-CGIL, FILTA-CISL e UlLTA-UIL

preso atto

dell’approvazione della scheda informativa del fondo pensione “Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese FONDAPI” da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data 3 dicembre 1998

considerato

il conseguente differimento della data di decorrenza del “Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese FONDAPI”

hanno concordato

di modificare il verbale di accordo sottoscritto il 10.03.1998, dal momento che finora non ha prodotto alcun effetto di fatto e di diritto, eliminando dal testo la fase transitoria dall’1.7.1998 al 31.12.1999 di seguito elencata:

“In via transitoria ed in fase di prima applicazione dal 1.7.1998, data di decorrenza del Fondo intercategoriale e sino al 31.12.1999 la contribuzione è così determinata:

– lo 0,65% dell’ERN (o paga base, contingenza ed EDR) a carico del lavoratore

– lo 0,65% dell’ERN (o paga base, contingenza ed EDR) a carico dell’impresa.

La quota del TFR da versare al fondo sarà del 1,30% dell’ERN (o paga base, contingenza ed EDR) equivalente al 17,55% del TFR maturando”,

e mantenendo la parte riferita a:

“Il contributo, con riferimento all’ ERN (o paga base, contingenza ed EDR) sarà dell’1% a carico del lavoratore e dell’1% a carico dell’impresa.

La quota del TFR da versare al fondo sarà del 2% dell’ERN (o paga base, contingenza ed EDR) al netto dell’anticipo di imposta dello 0,50% sul TFR, ed equivalente al 27% del TFR maturando”.

A seguire integrando il verbale di accordo sottoscritto il 10.03.1998 con il seguente assunto:

“Le parti precisano che tale contributo avrà inizio a partire dal mese successivo alla data di autorizzazione della Covip”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per UNIONTESSILE-CONFAPI Per FILTEA-CGIL

Per FILTA-CISL

Per UILTA-UIL