Recentemente sono intervenute importanti modifiche relative alle certificazioni fiscali relative alle prestazioni erogate da Fondapi.
La novità di quest’anno è che a seguito dell’erogazione di una qualsiasi prestazione, Fondapi trasmette direttamente all’Anagrafe Tributaria i dati necessari per la corretta applicazione del regime fiscale applicato a ciascuna prestazione. Cosa significa? Che in fase di dichiarazione dei redditi l’Anagrafe Tributaria già sarà a conoscenza della prestazione che il lavoratore ha richiesto e beneficiato da parte di Fondapi rendendo di fatto meno importante la trasmissione cartacea del documento fiscale (il vecchio “CUD”, ora chiamato “CU”).
In ogni caso i documenti fiscali saranno trasmessi o fruibili ai lavoratori che hanno richiesto una prestazione a Fondapi (liquidazione per pensionamento, riscatto o anticipazione di qualsiasi tipo) con le seguenti modalità:
- Prestazioni assoggettate totalmente o parzialmente a tassazione ordinaria (ad esempio i riscatti di lavoratori con contributi anche antecedenti al 2007 quindi da conguagliare in sede fiscale): coloro che hanno beneficiato di una prestazione di questo tipo riceveranno il CU per posta raccomandata. Tale documentazione sarà disponibile anche all’interno dell’area riservata fino al 31 dicembre dell’anno successivo rispetto all’erogazione della prestazione.
- Prestazioni che comportano l’uscita dal fondo pensione assoggettate a tassazione separata (ad esempio riscatti totali con contributi solo post 2007): coloro che hanno beneficiato di una prestazione di questo tipo riceveranno il CU (documento fiscale) per posta ordinaria. Tale documentazione sarà disponibile anche all’interno dell’area riservata fino al 31 dicembre dell’anno successivo rispetto all’erogazione della prestazione.
- Prestazioni che non comportano l’uscita dal fondo pensione (ad esempio anticipazioni): coloro che hanno beneficiato di una prestazione di questo tipo potranno stampare il CU dall’area riservata del sito.
La trasmissione o pubblicazioni di questi documenti si realizza entro il 31 marzo dell’anno successivo rispetto all’erogazione della prestazione, garantendo pertanto ai lavoratori ampi margini temporali per qualsiasi verifica anche per la successiva dichiarazione fiscale da presentare secondo le scadenze di legge.
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Al seguente link è possibile consultare lo schema delle tassazioni applicate da Fondapi ed i casi in cui la tassazione è ancora da conguagliare in sede fiscale dai casi in cui la tassazione della prestazione è stata interamente corrisposta da Fondapi:
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