Il lavoratore iscritto a Fondapi gode di particolari benefici fiscali sia in fase di accumulo della propria posizione di previdenza complementare sia in fase di liquidazione.
Ecco in dettaglio i vantaggi a lui riservati.
Benefici fiscali: Deduzione dei contributi versati alla previdenza complementare
I contributi versati sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite annuo di € 5.164,57. Ciò significa che sui contributi versati a Fondapi usufruisci di un risparmio fiscale, in quanto non sono soggetti a tasse.
Rientrano nel limite di deduzione le seguenti voci contributive:
- I contributi a carico lavoratore
- I contributi a carico azienda
- I versamenti aggiuntivi (il lavoratore richiede al datore di lavoro di trattenere una somma dalla sua busta paga per versarla sulla sua posizione di previdenza complementare)
- I versamenti volontari (il lavoratore effettua un bonifico dal suo conto corrente al fondo pensione)
- I contributi versati in favore di un familiare fiscalmente a carico
Simula il risparmio fiscale annuale
Nei primi tre casi il lavoratore pertanto non deve fare nulla in quanto il beneficio fiscale gli viene riconosciuto direttamente dall’azienda in qualità di sostituto di imposta.
Negli ultimi due casi, al fine di effettuare il recupero fiscale, il lavoratore dovrà dichiarare in sede di dichiarazione dei redditi tali somme versate al fondo pensione nell’anno di imposta equivalente (ad esempio per un versamento volontario effettuato nel 2014, il lavoratore dovrà dichiararlo entro maggio 2015).
Importante: le somme maturate a titolo di TFR non rientrano nel calcolo della soglia di deducibilità: ciò aumenta sensibilmente la convenienza!
Vantaggi per i più giovani: per i lavoratori iscritti a forme di previdenza obbligatorie dopo il 2007, è possibile dedurre i contributi per un importo più alto: dal 6° al 25° anno di partecipazione al fondo è possibile dedurre le somme non dedotte nei primi 5 anni di iscrizione per un importo annuo di deduzione non superiore a € 7.746,86.
Benefici Fiscali: Tassazione di favore sui rendimenti finanziari derivanti dalla previdenza complementare
I rendimenti realizzati dal fondo sono assoggettati a un’imposta sostitutiva pari al 20% con eccezione dei titoli pubblici ed equiparati i cui rendimenti sono tassati al 12,50%. Tale tassazione è inferiore rispetto alla tassazione sui rendimenti di altri strumenti finanziari, che scontano di norma un’imposta pari al 26%.
Tassazione agevolata sulle prestazioni
I benefici fiscali inerenti la previdenza complementare interessano anche le prestazioni pensionistiche oltre alle altre prestazioni erogate prima del pensionamento. Esse, infatti beneficiano di un trattamento fiscale di favore rispetto alla tassazione Irpef applicata dall’azienda.
In particolare, sui contributi versati dall’01/01/2007, per le prestazioni pensionistiche, le anticipazioni per spese sanitarie, i riscatti parziali al 50%, i riscatti in caso di decesso, invalidità con riduzione della capacità lavoro a meno di un terzo e inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, è prevista un’aliquota di tassazione pari al 15% per i primi quindici anni di adesione al fondo, aliquota che si riduce di uno 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino a un minimo del 9%. Riportiamo di seguito un esempio di lavoratore iscritto dal 2007 a Fondapi con una permanenza di 35 anni (per comodità di calcolo nella tabella si considera solo il TFR maturato, senza considerare né i rendimenti né i contributi di azienda e lavoratore).
Lavoratore iscritto a Fondapi – 35 anni
Tfr accumulato | Aliquota Fondapi | Aliquota Irpef azienda | Imposta Fondapi | Imposta azienda | Risparmio fiscale |
83.900 | 9% | 24% | 7.551 | 20.136 | 12.585 |
Ipotesi: retribuzione di riferimento € 20.000, tasso reale di crescita annuo della retribuzione 1%, tasso d’inflazione 2%, versamento Tfr 100%, contributo azienda/lavoratore non considerato, rendimento non considerato.
Per le altre tipologie di prestazioni è prevista un’aliquota di tassazione fissa pari al 23%, comunque inferiore rispetto alla tassazione Irpef.
Per i lavoratori che hanno maturato contributi precedenti il 01/01/2007 la tassazione applicata è quella prevista dalla regime fiscale in vigore prima dell’entrata in vigore della la legge sul Tfr del 2007 (D.Lgs. 252/2007). In particolare:
- nei casi di riscatto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (pensionamento, mobilità, fallimento dell’azienda, ecc.) e per tutte le tipologie di anticipazione, i contributi sono tassati ad aliquota marginale Irpef in regime di tassazione separata
- Nei casi di riscatto a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per cause dipendenti dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento individuale, fine tempo determinato, ecc.) i contributi dal 01/01/2001 al 31/12/2006 sono tassati con aliquota marginale Irpef in regime di tassazione provvisoria.
Fondapi, in quanto sostituto di imposta, effettua in automatico le trattenute previste in fase di erogazione delle prestazioni. Queste trattenute in alcuni casi sono a titolo definitivo, in altri casi a titolo provvisorio e necessitano di un conguaglio attraverso il 730.
Clicca qui per consultare lo schema analitico delle tassazioni applicate alle prestazioni di Fondapi
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