Perché Fondapi
non può fallire?
All’art 15 comma 5 del d. lgs. 252/05 viene riportato:
“Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP”.
Questo perché in Italia la previdenza complementare funziona secondo il cosiddetto sistema a capitalizzazione, molto diverso dal sistema a ripartizione: i contributi versati a Fondapi vengono accantonati nella posizione individuale dell’iscritto, mentre nel sistema a ripartizione (tipico dell’INPS) i contributi raccolti sono utilizzati per pagare l’erogazione delle prestazioni di chi è già in pensione. In altre parole, con Fondapi non stipuli nessun patto intergenerazionale: i soldi che il lavoratore matura presso Fondapi non vengono usati per pagare prestazioni a soggetti diversi dal lavoratore stesso!
Inoltre, Fondapi non utilizza i contributi degli associati per finanziare sé stessa o altre prestazioni: il finanziamento delle attività del fondo avviene mediante la quota associativa.
Inoltre, nel 2017 la legge ha escluso i Fondi pensione dall’applicazione del meccanismo denominato “bail-in” che espone i risparmiatori a rischi derivanti da crisi bancarie; pertanto le somme detenute da Fondapi presso la banca depositaria sono espressamente escluse da questo pericolo.
Non scatole cinesi, ma casseforti
Il decreto legislativo sulla previdenza complementare obbliga i Fondi a versare i contributi degli aderenti e le quote di TFR presso una banca depositaria; questi contributi vengono successivamente investiti dai gestori finanziari, soggetti esterni rispetto alla banca depositaria che detiene fisicamente le risorse.
La suddivisione tra chi raccoglie il denaro e chi lo investe garantisce massima tutela, in più il Consiglio di Amministrazione, qualora non sia soddisfatto dell’operato dei gestori finanziari, è libero di revocare in qualsiasi momento il mandato a loro conferito senza obbligo di motivazione.
I casi concreti:
un po’ di storia
Nel corso degli anni alcuni fondi pensione hanno vissuto situazioni di squilibrio: le quote associative dei pochi iscritti non riuscivano più a compensare gli oneri per il funzionamento amministrativo dei fondi in questione, che sono stati inglobati in altri di dimensioni maggiori.
Nonostante queste situazioni, gli iscritti non hanno perso neanche un centesimo: a loro è stata offerta la possibilità di riscattare interamente la posizione maturata o di continuare nella previdenza complementare trasferendo la posizione in un altro fondo pensione.
I controlli e le responsabilità
Vi sono soggetti esterni che svolgono attività di compliance e di controllo interno; inoltre, il Collegio dei Revisori svolge il controllo di legalità e corretta contabilità del fondo pensione.
La COVIP, l’autorità amministrativa competente, vigila sul corretto funzionamento del fondo pensione e, in caso vengano elevate sanzioni, gli amministratori rispondono direttamente con il proprio patrimonio personale; in più, la COVIP ha anche il diritto di effettuare ispezioni senza preavviso ai fondi pensione.
La sicurezza non riguarda esclusivamente la solidità dell’impianto regolatorio che la legge ha definito a tutela degli iscritti alla previdenza, ma anche le singole posizioni contributive dei lavoratori. Nello specifico:
- se ci sono ritardi o mancate contribuzioni, il sistema segnala periodicamente all’azienda queste anomalie: in altre parole, l’azienda non può non sapere;
- se ci sono stati ritardi nei versamenti che hanno generato mancati rendimenti, il fondo pensione ne chiede conto all’azienda, che è tenuta a sanare il mancato guadagno che l’aderente ha subito a causa di questi ritardi. Il Fondo riconosce queste somme sulle posizioni dei lavoratori senza trattenere nulla e le cataloga come “ristori”;
- se l’azienda è in fallimento: il Fondo ti invia l’estratto con la posizione in essere per richiedere le somme che ti spettano e permettere l’intervento del Fondo di Garanzia INPS;
- se l’azienda è fallita e tu hai richiesto il recupero delle somme non versate dall’azienda tramite il Fondo di Garanzia INPS, il fondo le riceve per te e le riconosce sulla tua posizione di previdenza complementare.