Le nuove prestazioni pensionistiche: rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, erogazione frazionata
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Le nuove prestazioni pensionistiche: rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, erogazione frazionata

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato in modo significativo il D. Lgs. 252/2005 (art. 11), che disciplina le prestazioni pensionistiche complementari.

Dal 1° luglio 2026 si aggiungono nuove opzioni, erogate direttamente da Fondapi, espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche»:

  • la rendita a durata definita
  • prelievi liberamente determinabili
  • l’erogazione frazionata del montante accumulato – disponibile dal 31 ottobre 2026

Caratteristiche comuni

  • Erogate direttamente dal Fondo pensione;
  • Non è possibile cumulare con altre opzioni;
  • Non è possibile richiedere la revoca;
  • È  possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata per coprire il rischio longevità;
  • Il montante residuo è investito nei comparti di gestione del Fondo Pensione.

La rendita a durata definita

Erogazione per un numero di anni pari alla speranza di vita residua dell'aderente (tabelle ISTAT);

  • Erogazione per un numero di anni pari alla speranza di vita residua dell'aderente (tabelle ISTAT);
  • Periodicità della rata : minimo un mese massimo un anno;
  • importo rate variabile a causa delle gestione finanziaria.

I prelievi

Possibilità di prelievi liberi basati sulle rate maturate della rendita a durata definita;

  • Nel limite del monte rendite maturato e non riscosso;
  • Importo minimo erogabile (5.000);
  • Intervallo minimo tra una richiesta e l’altra (un anno);
  • importo rate variabile a causa delle gestione finanziaria;

L'erogazione frazionata

Al momento dell’esercizio  dell’opzione si indica la durata (minimo 5 anni)

Periodicità della rata : minimo un mese massimo un anno (trimestrale)

Tassazione agevolata diversa: compresa tra il 20% e il 15% a seconda dell'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare
(-0,25% per ogni anno successivo al 15°)

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